JOHN RAWLS
1 – Contrattualismo e
‘neo-contrattualismo’.
Con il testo “Una teoria della
giustizia” del 1971, John Rawls (1921-2002) ha avuto il merito di liberare il
discorso etico sulla “poleis” dalle pesanti ipoteche avanzate – nel corso dei
secoli XIX e XX – sia dall’utilitarismo (di matrice liberale) sia dal collettivismo
(d’ispirazione socialista).
Nei termini di un vero e proprio
“neo-contrattualismo”, egli esordisce infatti affermando che:
a) se da un lato è vero che a tutti conviene rinunciare
– razionalmente - a parte dei propri diritti ‘individuali’ in cambio di un maggior
beneficio ‘sociale’ (sussiste un
“patto” all’origine di ogni forma di convivenza);
b) è però altrettanto vero che, questa rinuncia, non può
più limitarsi a ‘spiegare’ origine e funzioni dello Stato ma deve, invece,
mostrarsi a sua volta in grado di ‘fondare’ – altrettanto razionalmente -
una Società “bene ordinata”.
2 – Sull’isola deserta (“posizione
originaria” come “velo d’ignoranza”).
La condizione in cui ognuno
dovrebbe trovarsi per ‘comprendere’ e ‘praticare’ criteri di giustizia può
venir paragonata a quella di chi – abbandonato improvvisamente su un’isola deserta – appare proprio per questo “costretto”
a collaborare con ogni altro per
l’interesse “comune”.
‘Privato’ di tutto (eccetto
che della ‘libertà’ di pensiero e azione), ognuno risulterebbe infatti:
a - (POSIZIONE ORIGINARIA) assolutamente eguale
ad ogni altro perché, come ogni altro, spogliato di ogni elemento
- naturale o sociale che sia - di vantaggio o svantaggio;
b - (VELO D’IGNORANZA) assolutamente impossibilitato a ‘prevedere’,
come ogni altro, in quali condizioni future – migliori
o peggiori – potrebbe egli stesso venirsi a trovare.
3 – I due “principi di
Giustizia” (libertà e differenza).
Nella condizione descritta,
ognuno sarebbe egualmente impegnato:
a) a evitare di lasciarsi sfruttare da ogni altro e,
specularmente, di sfruttare ogni altro;
· PRINCIPIO DI LIBERTA’ - il diritto di tutti a beni imprescindibili (come la libertà di
provvedere a se stessi) deve continuare a ‘restare’ inviolabile per ognuno;
b)
a far si che, ‘costi’ e ‘benefici’, continuino a restare egualmente ‘distribuiti’ fra tutti.
· PRINCIPIO DI DIFFERENZA - un qualsiasi svantaggio per uno solo dev’essere accettato
alla
sola condizione che si risolva in un maggiore vantaggio per tutti.
Nessun commento:
Posta un commento